Descrizione
AVVISO PUBBLICO
Nuove dsposizioni in materia di assistenza alla popolazione interessata dal sisma del 21 Agosto2017,
di cui all'ordinanza commissariale n. 26 DEL 25.1.2024
Vista l'ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21.8.2017 n. 26 del 25.1.2024, ad oggetto "Nuove disposizioni in materia di assistenza alla popolazione interessata dal sisma del 21 agosto 2017";
Dato atto che:
- con detta ordinanza il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21.8.2017 ha dettato, tra l'altro, disposizioni in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 21 agosto 2017, verificatosi nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, riguardanti, l’aggiornamento dei criteri, procedure e modalità per la verifica, l'istruttoria e la rendicontazione delle spese relative alle misure di assistenza alla popolazione, di cui all’art. 18 lett. i-bis) del decreto-legge n. 109/2018;
- in particolare ai sensi dell'art. 2, comma 10, della citata ordinanza i Soggetti Attuatori, tra i quali figura anche il Comune di Lacco Ameno, "provvedono all’istruttoria entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione di cui al comma 4, adottando, in caso di esito favorevole, i provvedimenti di liquidazione e di pagamento del contributo, da trasmettere al Commissario Straordinario.";
SI RENDE NOTO
che entro il 30 giugno di ciascun anno i nuclei familiari già richiedenti e beneficiari del contributo di autonoma sistemazione “CAS sisma” del Comune di Lacco Ameno, previsto dall’art. 2 dell’OCDPC n. 476/2017, la cui abitazione, purchè di proprietà, anche pro quota, di almeno uno dei componenti, risulti tuttora oggetto di provvedimento di sgombero per inagibilità in conseguenza del sisma del 21 agosto 2017, sono tenuti a presentare al Comune di Lacco Ameno, e per conoscenza alla Struttura Commissariale, una dichiarazione resa sulla base del fac-simile allegato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, riguardante tutti i componenti del nucleo familiare e sottoscritta dai medesimi, o da chi ne fa le veci, in cui, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1 della citata ordinanza, attestano di:
- a) non essere proprietari, in data anteriore all’evento sismico, di un immobile idoneo all’uso per il nucleo familiare e che non sia stato già locato in forza di contratto o concesso in comodato d’uso regolarmente registrato in data anteriore al 21 agosto 2017, ubicato nel medesimo comune, oppure in un comune confinante;
- b) non aver fatto rientro nell’abitazione principale, abituale e continuativa, danneggiata dal sisma;
- c) essere proprietari di immobili con danno B o C, ivi rientrati dopo la realizzazione dei lavori di temporanea messa in sicurezza e di non poter risiedere nell’abitazione principale, abituale e continuativa nel periodo di esecuzione dei lavori di riparazione definitiva;
- d) essere residenti o domiciliati nell’isola d’Ischia continuativamente anche dopo il 21 agosto 2017;
- e) di non aver venduto l’abitazione inagibile, sgomberata a causa del sisma, in data antecedente al ripristino delle condizioni di agibilità, salvo che per effetto dell’applicazione dell’ordinanza commissariale n. 24/2023;
- f) aver presentato o essere ancora nei termini per presentare la domanda di ricostruzione o delocalizzazione dell’immobile adibito ad abitazione al momento del sisma, in base alle disposizioni di cui all’art. 1 dell’ordinanza commissariale n. 25/2023.
Si comunica altresì che ai sensi della citata ordinanza commissariale:
- il beneficiario, o chi in sua vece, è sempre tenuto a comunicare tempestivamente al Comune di Lacco Ameno, le circostanze che possono determinare una riduzione dell’entità o una modifica della decorrenza del contributo, ai sensi della presente ordinanza. In caso di accertata inadempienza provvede il Comune d’ufficio;
- trascorsi 60 giorni dalla data di fine dei lavori e del conseguente ripristino delle condizioni di agibilità, il diritto a percepire il contributo si intenderà cessato, prescindendo dalla revoca formale dell’ordinanza di sgombero dell’edificio recuperato o ricostruito;
- decadono dal diritto al contributo, dal giorno successivo alla scadenza della presentazione della dichiarazione, coloro che non abbiano o non abbiano più i requisiti previsti dal comma 1 e dal comma 4, lett. a), b), c), d), e) della citata ordinanza commissariale;
- determina la sospensione del contributo, fino a che non si sia provveduto, l’omessa presentazione della domanda di cui al comma 4, lett. f), dell'ordinanza commissariale ovvero l’incompleta compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al medesimo comma.
Lacco Ameno, lì 13.3.2024
La Responsabile del Settore Affari Generali
Servizio Sisma-Assistenza alla popolazione e consulenza legale
Avv. Lucrezia Galano
A cura di
Ultimo aggiornamento: 5 luglio 2024, 15:11