Avviso pubblico disposizioni in materia di coordinamento e armonizzazione del contributo di autonoma sistemazione e di cessazione dell’assistenza alberghiera in favore della popolazione interessata dagli eccezionali eventi meteorologici del 26.11.22

Avviso pubblico disposizioni in materia di coordinamento e armonizzazione del contributo di autonoma sistemazione e di cessazione dell’assistenza alberghiera in favore della popolazione interessata dagli eccezionali eventi meteorologici del 26.11.22

Data :

15 marzo 2024

Avviso pubblico disposizioni in materia di coordinamento e armonizzazione del contributo di autonoma sistemazione e di cessazione dell’assistenza alberghiera in favore della popolazione interessata dagli eccezionali eventi meteorologici  del 26.11.22
Municipium

Descrizione

AVVISO PUBBLICO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COORDINAMENTO E ARMONIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE E DI CESSAZIONE DELL’ASSISTENZA ALBERGHIERA IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELL’ISOLA DI ISCHIA (NA),  A PARTIRE DAL GIORNO 26 NOVEMBRE 2022, DI CUI ALL'ORDINANZA COMMISSARIALE N. 17 DEL 16.2.2024.

Vista l'ordinanza del Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell’Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022 n. 17 del 16.2.2024, ad oggetto "Disposizioni in materia di coordinamento e armonizzazione del Contributo di Autonoma Sistemazione e di cessazione dell’assistenza alberghiera in favore della popolazione interessata dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022 ";

Dato atto che:

  • con detta ordinanza il Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell’Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022 ha dettato, tra l'altro, disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi meteorologici del 26 novembre 2022, verificatisi nel Comune di Casamicciola Terme e negli altri Comuni dell’Isola di Ischia, riguardanti:
  1. a) l’integrazione della disciplina del CAS di cui all’articolo 2 dell’O.C.D.P.C. n. 948/2022 e all’art. 5, comma 1, dell’O.C.D. n. 4/2022;
  2. b) la cessazione dell’assistenza alloggiativa della predetta popolazione presso strutture alberghiere e assimilabili, di cui all’articolo 5, comma 4, dell’O.C.D. n. 4/2022;
  3. c) le misure transitorie concernenti il passaggio dal regime assistenziale di cui alla lett. b), ad altra forma di assistenza, ovvero al rientro nella propria abitazione danneggiata dall’alluvione.
  4. d) la fissazione nuovi termini dell’art. 11 dell’O.C.D. n. 4/2022 e dell’art. 2 dell’O.C.S. n. 22/2023;
  • in particolare ai sensi dell'art. 2, comma 5, della citata ordinanza i Soggetti Attuatori, tra i quali figura anche il Comune di Lacco Ameno, "provvedono all’istruttoria entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 4, adottando, in caso di esito favorevole, i provvedimenti di liquidazione e di pagamento del contributo, da trasmettere al Commissario Delegato.";

SI RENDE NOTO

che entro il 31 maggio del corrente anno i nuclei familiari già richiedenti e beneficiari del contributo di autonoma sistemazione “CAS frana” presentano al Comune di Lacco Ameno, e per conoscenza alla Struttura Commissariale, una dichiarazione, resa sulla base del fac-simile allegato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, riguardante tutti i componenti del nucleo familiare e sottoscritta dai medesimi, o da chi ne fa le veci, con la quale attestano la persistenza dei requisiti stabiliti dall’art. 2 dell’O.C.D.P.C. n. 948/2022 e dagli artt. 5 e 6, dell’O.C.D. n. 4/2022.

Si comunica altresì che ai sensi della citata ordinanza commissariale:

- al fine di continuare ad usufruire delle forme di assistenza alla popolazione, i beneficiari dovranno provvedere alla presentazione delle domande di contributo previste dall’art. 2 dell’ordinanza del Commissario Straordinario n. 22/2023 entro la data del 30 aprile 2024. Detta disposizione non si applica alle domande di contributo concernenti gli edifici:

  1. a) con esito AeDEI di tipo E ed EF;
  2. b) ubicati in aree in cui è vigente l’interdizione all’uso per effetto della zonizzazione speditiva di protezione civile;
  3. c) siti in aree caratterizzate da rischio esterno (F) la cui rimozione è demandata ad interventi di mitigazione del rischio e/o strutturali. 

 

La Responsabile del Settore Affari Generali

Servizio Sisma-Assistenza alla popolazione e consulenza legale

Avv. Lucrezia Galano

Avviso in formato pdf

Modello dichiarazione in formato pdf

Ultimo aggiornamento: 5 luglio 2024, 14:15

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